Art. 2.

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il CRIE:

          a) promuove la tutela delle condizioni di vita e di lavoro dei singoli italiani all'estero e delle comunità italiane all'estero, cura la loro formazione scolastica e professionale e promuove il reinserimento lavorativo e sociale di coloro che decidono di tornare in Patria;

          b) promuove iniziative, studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane all'estero, collaborando all'elaborazione degli stessi;

          c) verifica e promuove i processi di integrazione delle comunità italiane nelle

 

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strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e si occupa di valorizzare l'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

          d) formula proposte e si fa promotore di iniziative dello Stato e delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

          e) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta nel corso dell'anno e un programma triennale sulle iniziative da attuare.