1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il CRIE:
a) promuove la tutela delle condizioni di vita e di lavoro dei singoli italiani all'estero e delle comunità italiane all'estero, cura la loro formazione scolastica e professionale e promuove il reinserimento lavorativo e sociale di coloro che decidono di tornare in Patria;
b) promuove iniziative, studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane all'estero, collaborando all'elaborazione degli stessi;
c) verifica e promuove i processi di integrazione delle comunità italiane nelle
d) formula proposte e si fa promotore di iniziative dello Stato e delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
e) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta nel corso dell'anno e un programma triennale sulle iniziative da attuare.